Statuto
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REGOLAMENTO
PARTE PRIMA
Costituzione, scopi, patrimonio e soci
ART. 1 – COSTITUZIONE
1. La Sezione di Genova dell’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, in breve AIGA, aderente all’AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats), è stata costituita nell’anno 1982 e ha sede a Genova.
2. Il presente regolamento disciplina l’attività della sezione e rinvia, per quanto qui non previsto, alle norme dello Statuto Nazionale dell’Associazione, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci.
3. In caso di contrasto insanabile tra le norme del presente regolamento e quelle dello Statuto Nazionale prevalgono quest’ultime.
ART. 2 – SCOPI ED ATTIVITA’
1. Gli scopi e l’attività della Sezione sono indicati dall’art. 2 dello Statuto Nazionale dell’Associazione.
ART. 3 – PATRIMONIO
1. Il patrimonio della Sezione è costituito dalle quote versate dai Soci, dai contributi devoluti da terzi ed accettati dal Consiglio Direttivo della Sezione, dai beni acquisiti nonché da ogni altra sopravvenienza attiva.
2. La Sezione ha propria autonomia e responsabilità patrimoniale.
ART. 4 – SOCI E QUOTE
1. L’Associazione si compone di Soci Fondatori, Ordinari, Onorari e Onorari Sostenitori.
1.1 Sono Fondatori i Soci intervenuti nell’atto costitutivo della Sezione;
1.2 Sono Ordinari coloro che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3, si iscrivono all’Associazione.
1.3 Sono Onorari i soci che perdono la qualifica di Socio Ordinario, per raggiunti limiti d’età. Essi vengono iscritti automaticamente, salvo rinuncia, ad una sezione speciale dell’Albo dei Soci.
Il Consiglio Direttivo della Sezione può inoltre deliberare l’iscrizione, quale socio Onorario, di quelle persone o Enti che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell’Associazione.
1.4 Sono Onorari Sostenitori i Soci Onorari che promuovono concretamente le attività della Sezione attraverso il versamento di una quota annuale pari alla quota prevista per i Soci Ordinari
2. Solo i Soci Ordinari hanno l’elettorato attivo e passivo previo versamento della quota annuale di iscrizione che, invece, non è dovuta dai soci Onorari.
3. Possono iscriversi all’Associazione tutti gli avvocati, patrocinatori legali e praticanti avvocati che non abbiano superato il 45° anno di età, siano liberamente esercenti a tempo pieno ed iscritti presso il Registro dei Praticanti ovvero l’Albo degli Avvocati del Tribunale di Genova. Il Consiglio Direttivo di Sezione, tenuto conto del supremo interesse all’espansione delle relazioni di amicizia e colleganza nel quadro dello spirito di servizio e delle finalità rap- presentative di A.I.G.A., può deliberare l’ammissione a Socio di avvocati, patrocinatori legali e praticanti avvocati esercenti presso altri Fori del Distretto della Corte d’Appello di Genova. Il numero dei soci della sezione è illimitato.
4. L’avvocato, il patrocinatore legale e il praticante, pur formalmente iscritto ad altro Albo o Registro, potrà sottoporre la propria domanda di ammissione al Consiglio Direttivo di Sezione, il quale ne approverà l’ammissione previa verifica dell’esistenza di un collegamento funzionale con il Foro di Genova.
5. La domanda di ammissione va presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo di Sezione che delibera entro la prima seduta utile. In caso di rigetto, l’aspirante può inoltrare la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale, che decide con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia. In caso di accoglimento, il nuovo Socio verserà la prima quota annuale.
6. L’iscrizione comporta il pagamento di una quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota annuale, l’Ufficio di Presidenza invita il socio moroso ad ottemperare tale obbligo entro 10 giorni con avvertenza che in caso contrario il Consiglio Direttivo di Sezione delibererà l’esclusione. Per ogni biennio, il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce la quota per cia- scun iscritto che le Sezioni devono versare alla Tesoreria Nazionale, contestualmente alla comunicazione dell’elenco degli iscritti e, comunque, indero- gabilmente entro il 31 maggio di ogni anno.
7. La qualità di Socio si perde per decadenza o per esclusione, deliberate dal Consiglio Direttivo di Sezione, per dimissione, per venir meno dei requisiti prescritti per l’ammissione o per raggiunti limiti di età. In quest’ultimo caso il socio che rivesta una carica nell’Associazione la conserva sino al suo naturale rinnovo.
8. Il Consiglio Direttivo di Sezione può deliberare l’esclusione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del presente Regolamento, dello Statuto Nazionale dell’AIGA, agli scopi dell’Associazione o comunque all’etica professionale. La delibera di decadenza o di esclusione è impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia a norma dello Statuto Nazionale.
PARTE SECONDA
Organi, funzioni ed adempimenti
ART. 5 – ORGANIGRAMMA DELLA SEZIONE.
1. La struttura della Sezione comprende:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo di Sezione;
c) la Conferenza Locale degli Eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi; d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Comitato Scientifico;
f) l’Assemblea dei Soci.
ART. 6 – PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA.
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione; presiede e convoca l’Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo di Sezione, la Conferenza Locale degli Eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi, il Collegio dei Probiviri e l’Assemblea dei Soci; cura i collegamenti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte; è responsabile di tutti gli adempimenti verso gli Organi Nazionali dell’Associazione; cura le comunicazioni con la Giunta, il Segretario, il Tesoriere Nazionale ed il Coordinatore Regionale; sovrintende a tutte le attività dei componenti del Consiglio Direttivo di Sezione e ne coordina le mansioni; può designare tra i soci, di concerto con il Consiglio Direttivo di Sezione, delegati speciali che lo assistano in determinate attività o mansioni; vigila sulla corretta applicazione dello Statuto Nazionale e del presente Regolamento.
2. L’Ufficio di Presidenza è parte integrante del Consiglio Direttivo di Sezione ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. L’Ufficio cura, insieme al Presidente, l’amministrazione dell’Associazione e più specificamente:
- il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza lo sostituisce fino a nuova elezione;
- il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute presiedute dal Presidente ed effettua la verifica dei poteri per l’esercizio dell’elettorato attivo; è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell’Associazione nonché della regolare tenuta del libro dei verbali; cura, unitamente al Tesoriere, l’aggiornamento dell’elenco dei soci;
- il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell’Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri; redige e mantiene un registro della contabilità, avendo cura di conservare gli eventuali documenti giustificativi; rende il conto al Consiglio Direttivo di Sezione; redige annualmente il rendiconto riferendone in Assemblea.
ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE
1. Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto dal Presidente (che lo presiede) e da un totale di Consiglieri composto da un numero variabile da quattro a otto membri (tra i quali uno assume la carica di Vicepresidente, uno di Segretario ed un altro di Tesoriere), da uno o più Consiglieri Nazionali determinati secondo le regole dello Statuto Nazionale.
2. Del Consiglio Direttivo di Sezione fanno parte di diritto anche l’ultimo Presidente di Sezione uscente, i Soci che eventualmente ricoprano la carica di Presidente Nazionale o componente della Giunta Nazionale, nonché il Coordinatore della Consulta dei Praticanti; essi hanno diritto di voto, ma non vengono computati ai fini della validità delle sedute. Il Coordinatore del Comitato Scientifico viene convocato alle riunioni della Consiglio Direttivo di Sezione per riferire sulle attività del Comitato Scientifico.
3. I membri del Consiglio Direttivo di Sezione, ivi compresi quelli di diritto, decadono dalla carica, previa dichiarazione del Consiglio Direttivo di Sezione, in caso di 3 assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri, anche per via telematica e/o con consultazione asincrona.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti effettivi e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto.
6. Il mandato del componente del Consiglio Direttivo di Sezione ha di norma durata biennale, salve dimissioni o decessi e segue le norme previste dallo Statuto Nazionale in relazione alla sessione congressuale. Il Consiglio Direttivo di Sezione decade con il Presidente.
7. Il componente del Consiglio Direttivo impossibilitato a presenziare al Direttivo può farsi rappresentare con delega, che vale ai fini del quorum costitutivo e del quorum deliberativo. Ogni componente del Consiglio Direttivo può ricevere al massimo una delega.
8. Il Consiglio:
a) elegge il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
b) sollecita, coordina ed indirizza le attività della Sezione; elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche dell’Associazione e gli indirizzi programmati- ci approvati dall’Assemblea; delibera la convocazione delle Assemblee stabilendone l’ordine del giorno; mantiene i contatti con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, le Istituzioni, i gruppi, gli Enti e le Associazioni anche non forensi;
c) approva il rendiconto annuale;
d) stabilisce l’ammontare della quota annuale che ciascun socio deve versare alla Sezione;
e) assume, in caso di eccezionale ed inderogabile urgenza, ogni altra deliberazione, salvo ratifica dell’Assemblea.
ART. 8 – CONFERENZA LOCALE DEGLI ELETTI NELLE ISTITUZIONI E NEGLI ORGANISMI FORENSI.
1. La Conferenza riunisce gli iscritti alla Sezione che risultano eletti al CNF, ai Consigli degli Ordini, alla Cassa di previdenza forense.
2. La conferenza è presieduta dal Presidente della Sezione che la convoca almeno una volta all’anno.
3. Le attività e gli scopi della Conferenza locale coincidono con quelli espletati dalla Conferenza Nazionale e sono indicati dallo Statuto.
ART. 9 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo di Sezione ed è composto da tre membri scelti dall’Assemblea fra i Soci Ordinari ed Onorari aventi almeno cinque anni consecutivi di iscrizione all’AIGA. Fra di essi assume la carica di Presidente quello più anziano per iscrizione all’Associazione e, in caso di parità, quello più anziano di età.
2. Le cariche di Presidente di Sezione, di membro del Consiglio Direttivo di Sezione, di Coordinatore della Consulta dei Praticanti e di Coordinatore del Comitato Scientifico sono incompatibili con quelle di membro del Collegio dei Probiviri.
3. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio presidente o, in mancanza, degli altri due membri, e delibera a maggioranza.
4. L’organo ha funzione consultiva del Consiglio Direttivo di Sezione qualora occorra affrontare questioni di particolare rilevanza per la vita dell’Associazione e disciplinare dell’Associazione.
ART. 10 – COMITATO SCIENTIFICO
1. È istituito all’interno della Sezione un Comitato Scientifico con l’obiettivo di fornire adeguato impulso al raggiungimento delle finalità istituzionali. Al Comitato Scientifico sono affidati i compiti di coadiuvare il Consiglio Direttivo nella formulazione delle proposte formative e di curare le collaborazioni scientifiche e le pubblicazioni editoriali anche di concerto con il Nazionale o con altre Sezioni.
2. Il Comitato Scientifico è composto da un Coordinatore e da un numero variabile da quattro a dieci membri, scelti dal Consiglio Direttivo di Sezione a maggioranza semplice anche al di fuori dei soci della Sezione, che si siano distinti per il particolare valore scientifico, formativo, accademico o editoriale. Il Coordinatore del Comitato Scientifico è scelto fra i Soci Ordinari ed Onorari aventi almeno cinque anni consecutivi di iscrizione all’AIGA. La partecipazione al Comitato Scientifico è compatibile con ogni altra carica assunta all’interno della Sezione e a livello Nazionale, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 9 e 17 del presente regolamento. Il Comitato Scientifico dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo di Sezione.
3. Il Coordinatore del Comitato Scientifico:
a) rappresenta il Comitato Scientifico, ne coordina l’attività e ne cura i rapporti con il Consiglio Direttivo di Sezione;
b) può designare tra i componenti del Comitato Scientifico delegati speciali che lo assistano in determinate attività o mansioni;
c) convoca il Comitato Scientifico e lo presiede;
d) può convocare riunioni periodiche tra i componenti e convoca annualmente una riunione plenaria; alle riunioni partecipa il Presidente di Sezione anche tramite proprio delegato.
4. I componenti del Comitato Scientifico che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni, decadono dalla carica. Il Coordinatore decade dalla funzione anche ove non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo di Sezione. Della decadenza prende atto il Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva al suo verificarsi.
5. I componenti del Comitato Scientifico decadono dalla funzione ove non organizzino, senza giustificato motivo, almeno un evento formativo per ciascun anno. Della decadenza prende atto il Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva al suo verificarsi.
ART. 10 BIS – CONSULTA DEI PRATICANTI
1. La Consulta dei Praticanti è composta da un numero variabile da uno a tre membri, che risultino iscritti al Registro dei Praticanti Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova.
2. Il Presidente della Sezione nomina tra i membri della Consulta un Coordinatore e può nominare tra i membri del Consiglio Direttivo un Delegato alla Consulta dei Praticanti.
3. Il Coordinatore della Consulta:
a) convoca la Consulta e – in assenza del Presidente di Sezione o del Delegato alla Consulta dei Praticanti – la presiede;
b) cura i rapporti e le comunicazioni con il Consiglio Direttivo, di cui è membro di diritto;
c) sovrintende a tutte le attività dei componenti della Consulta e ne coordina le mansioni;
d) può designare tra i soci delegati speciali che lo assistano in determinate attività o mansioni.
4. I componenti della Consulta decadono con l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati o comunque con la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati o qualora non siano più iscritti alla Sezione.
ART. 11 – ASSEMBLEA
1. L’assemblea ordinaria si tiene ogni anno, di regola, entro il mese di luglio, ed è composta da tutti i soci della Sezione.
2. L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto, anche a mezzo telematico, da comunicarsi ai soci, anche a mezzo affissione presso la sede o presso il Foro, almeno 15 giorni prima della sua celebrazione.
3. L’assemblea, attraverso il più ampio confronto, determina l’indirizzo politico-programmatico dell’Associazione, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli. Elegge il Presidente secondo le modalità ritenute più opportune. Elegge il Consiglio Direttivo di Sezione, previa determinazione del numero dei suoi componenti all’interno dei limiti numerici stabiliti dal presente Regolamento.
4. In ogni momento possono tenersi Assemblee Straordinarie per deliberare su questioni di preminente interesse per la Sezione; ad esse si applicano le medesime regole dell’Assemblea Ordinaria, ma la convocazione deve essere comunicata con soli 7 giorni di anticipo e può essere richiesta anche da 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo di Sezione o da 1/5 dei soci in regola con il versamento delle quote.
5. Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituita con la presenza, alla prima convocazione, di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
6. Il socio che abbia un impedimento può farsi rappresentare conferendo delega ad altro socio.
7. Al socio delegato non possono essere conferite più di 3 deleghe.
PARTE TERZA
Adempimenti verso gli organi nazionali
ART. 12 – ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE VERSO IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE NAZIONALE .
1. Entro il 31 maggio di ogni anno il Presidente trasmette al Segretario Nazionale l’elenco degli iscritti e versa al Tesoriere Nazionale la quota per ogni iscritto di cui all’elenco secondo l’ammontare stabilito dal CDN.
2. Ai sensi dello Statuto Nazionale, il mancato adempimento di uno di tali obblighi preclude ai rappresentanti della Sezione il diritto di voto nel CDN e nel Congresso, ordinario e straordinario. L’elettorato attivo è comunque garantito se, all’atto dell’esercizio del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti da almeno 20 gg. ed il Presidente di sezione ne ha dato comunicazione al Segretario Nazionale almeno 5 giorni prima.
ART. 13 – ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE E DEI DELEGATI AL CONGRESSO.
1. Nel periodo tra l’inizio della sessione congressuale (che si ha con la convocazione del Congresso mediante avviso scritto da comunicarsi alle sezioni almeno 150 gg prima del suo inizio) ed almeno 20 giorni prima dell’inizio del Congresso Ordinario, la Sezione deve tenere l’assemblea per la elezione diretta del Presidente, del Consiglio Direttivo di Sezione e degli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente di Sezione, oltre che dei delegati al Congresso.
2. Ai sensi dello Statuto Nazionale, nell’ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente o di un altro Consigliere Nazionale, si procede al rinnovo anche al di fuori della sessione congressuale, dandone comunicazione al Segretario Nazionale entro 15 gg dalla elezione. Alla prima sessione congressuale, suc- cessiva a tale elezione, si procederà comunque al rinnovo delle cariche.
3. Fino al ventesimo giorno prima della data fissata per l’inizio del Congresso, il Presidente deve comunicare al Segretario Nazionale:
a) la composizione del Consiglio Direttivo ed i nominativi degli eventuali Consiglieri Nazionali;
b) i nominativi dei delegati al Congresso ed i supplenti, in numero pari agli effettivi, nominati dalla Assemblea di Sezione.
PARTE QUARTA
Elezioni
ART. 14 – ELEZIONI NELL’ASSEMBLEA
1. L’assemblea elegge, a scrutinio segreto o per acclamazione, il Presidente della Sezione, i consiglieri del Consiglio Direttivo di Sezione, gli eventuali Consiglieri Nazionali, nonché i 3 componenti del Collegio dei Probiviri.
2. Per esercitare l’elettorato attivo e passivo il Socio deve essere in regola con il pagamento della quota ed essere iscritto da almeno 3 mesi. A parità di preferenze viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione.
3. Il Presidente – e, in caso di anticipata cessazione dalla carica, il Vicepresidente –, ove manchino più di 150 giorni alla scadenza naturale del mandato, convoca anticipatamente l’assemblea per le elezioni. Il Presidente provvede allo stesso modo nel caso di anticipata cessazione dalla carica di Consigliere Nazionale.
ART. 15 – ELEZIONI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE
1. Il Presidente convoca il primo Consiglio Direttivo di Sezione entro 15 giorni dalla sua elezione. In tale seduta, su proposta del Presidente o su eventuale indicazione dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo di Sezione nomina, tra i suoi componenti, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
ART. 16 – ELEZIONI NELL’ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLA REGIONE
1. Il Presidente partecipa all’assemblea convocata, nel primo CDN successivo all’elezione del Presidente Nazionale, dal Presidente della sezione capoluogo di regione per eleggere il Coordinatore Regionale.
PARTE QUINTA
Incompatibilità e Rotazione degli incarichi
ART. 17 – INCOMPATIBILITA’ E ROTAZIONE
1. La carica di Presidente della Sezione (al pari di quella di Presidente Nazionale) è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre istituzioni ed organismi rappresentativi della classe forense.
2. Al fine di favorire la più ampia partecipazione agli organismi forensi istituzionali ed associativi e di rafforzare lo spirito di servizio che deve informare l’attività degli associati, l’AIGA promuove, conformemente all’art. 17 dello Statuto, il principio della rotazione degli incarichi.
ART. 18 – INELEGGIBILITA’
1. Il Presidente ed i Consiglieri Nazionali possono essere consecutivamente rieletti alla medesima carica per una sola volta.
PARTE SESTA
Modifiche Regolamentari. Scioglimento. Norme finali
ART. 19 – MODIFICHE STATUTARIE
1. Le modifiche al presente regolamento devono essere sottoposte all’Assemblea dei Soci che delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
2. Le richieste di modifica devono essere previamente sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo della Sezione.
ART. 20 – SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
1. In caso di scioglimento della Sezione, l’Assemblea nomina un liquidatore.
Lo scioglimento deve essere deliberato da almeno i 2/3 degli iscritti.
ART. 21 – NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’approvazione.