Modalità di svolgimento delle udienze penali

 

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI AI SENSI DEL DL 18/2020

Sulla base del combinato disposto dei vari commi contenuti nell’art. 83, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, si può concludere che le udienze penali si svolgeranno secondo le seguenti modalità, nei due periodi individuati dalla norma:

PERIODO DAL 9 MARZO AL 15 APRILE

Le udienze già fissate in date comprese tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 verranno rinviate tutte (art. 83 co. 1), tranne quelle indicate nell’art. 83 co. 3, che sono le sole, in questo periodo, che possono ancora essere svolte presentandosi di persona negli Uffici giudiziari.

Anche a queste ultime (ossia alle eccezioni di cui all’art. 83 co. 3), però, durante questo periodo, si possono applicare le modalità che vado ad esporre sotto, indicate alle lettere d), ed e).

PERIODO DAL 16 APRILE AL 30 GIUGNO

Salvo che il Capo dell’Ufficio giudiziario disponga rinvii a data successiva al 30 giugno ai sensi dell’art. 83 co. 7 lett g), dal 16 aprile al 30 giugno le udienze penali si svolgeranno di persona presso gli Uffici giudiziari, fermo restando che ove possibile e applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art 146 bis del decreto legislativo 271/1989, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

I Capi degli Uffici giudiziari, per le udienze da svolgersi di persona:

– dovrebbero adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze – art. 83. co. 7 lett. d) – per assicurare le finalità di cui al comma 6 (“necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie … al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”). Per es., potrebbero scaglionare molto le udienze per evitare che si formino code con relativi assembramenti.

– potrebbero disporre udienze a porte chiuse ai sensi dell’art. 472, comma 3 c.p.p.: art. 83 co. 7 lett e).

Quali decisioni prenderanno i Capi dei vari Uffici giudiziari d’Italia lo sapremo con i decreti che verranno da loro emessi e che saranno valevoli, per ora, fino al 30 giugno 2020.

A cura dell’Avv. Bianca Maria Casadio  Dipartimento Nuove Tecnologie e Processi Telematici

(fonte www.aiga.it)

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