#EmergenzaCORONAVIRUS: AIGA Genova interviene sulle modalità di svolgimento delle udienze nelle Commissioni Tributarie della Liguria
AIGA Genova ha inviato ai Presidenti delle Commissioni Tributarie della Liguria le proprie osservazioni in merito ai decreti emanati per regolamentare le modalità di svolgimento delle udienze fiscali fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
Chiediamo che per tutte le controversie tributarie sia autorizzato lo svolgimento delle udienze pubbliche di discussione e delle udienze camerali partecipate con collegamento da remoto su semplice istanza di parte e senza limitazione alcuna.
Abbiamo inoltre indicato le criticità che potrebbero essere causate dalla scelta di applicare obbligatoriamente la trattazione scritta alle liti il cui valore sia inferiore a quello di € 20.000 di cui all’art. 70, comma 10 bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Rileviamo infatti che una qualsivoglia ulteriore limitazione della residuale oralità di un processo già strutturalmente documentale potrebbe determinare un vulnus di diritti di rango costituzionale – come, ad esempio, il diritto di difesa ex art. 24 Cost., il principio di capacità contributiva ex artt. 2 e 53 Cost. e il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost. – la cui tutela potrebbe tradursi nell’adozione di plurime iniziative giudiziarie con inevitabile aggravio per il funzionamento del sistema della Giustizia Tributaria nel suo complesso. Riteniamo, infine, che la compressione dei diritti costituzionali supra menzionati non debba e non possa essere giustificata da problematiche derivanti da insufficienti risorse tecniche e finanziarie messe a disposizione delle Commissioni Tributarie da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Ill.mo Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Liguria
Dott. Alberto Vincenzo Cardino
Ill. mo Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Dott. Maurizio Picozzi
Ill.mo Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia
Dott. Pierluigi Stolfi
Ill.mo Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Savona
Dott. Giovanni Claudio Zerilli
Ill.mo Presidente della Commissione Tributaria Provinciale della Spezia
Dott.ssa Maria Cristina Failla
Oggetto: Modalità di svolgimento delle udienze fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
Signori Presidenti,
con spirito di massima collaborazione istituzionale AIGA Genova ritiene opportuno intervenire in merito ai decreti emanati ed emanandi a regolamentare le modalità di svolgimento delle udienze fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
Esprimiamo, al riguardo, il nostro apprezzamento per l’impianto complessivo della vigente disciplina, pienamente corrispondente alla ratio di tutela della salute pubblica caratterizzante la disciplina emergenziale di cui all’art. 27, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, che ne costituisce la base normativa di riferimento.
Tuttavia, preso atto di quanto da ultimo disposto con il decreto del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 0002900 del 30 novembre 2020 e con i successivi decreti dei Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali liguri, non possiamo che proporne un temperamento nella parte in cui adottano, quale unico criterio oggettivo per consentire la celebrazione delle udienze con collegamento da remoto, quello del valore della controversia ex art. 12, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Pur essendo, infatti, astrattamente condivisibile il rilievo secondo cui il valore pari a € 20.000,00 di cui all’art. 70, comma 10 bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 possa costituire un utile parametro di riferimento nella individuazione di controversie di maggior importanza, dobbiamo osservare che né l’art. 27, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 né la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1230/2020 prevedono criteri quantitativi di tal specie per limitare il novero dei procedimenti in relazione ai quali le udienze pubbliche di discussione e le udienze camerali partecipate possano svolgersi con collegamento da remoto.
Se, inoltre, è vero che la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1230/2020 menziona il valore della lite tra i criteri di valutazione alla base della scelta che ci occupa, è altrettanto vero che tale criterio costituisce solo uno dei plurimi parametri proposti (insieme a rilevanza, novità, complessità della questione, numero di documenti e “quant’altro ritenuto utile”) ai fini della diversa problematica relativa alla valutazione delle istanze di discussione orale.
Corre, inoltre, l’obbligo di rilevare che le indicazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, pur costituendo un atto di indirizzo utile al fine di rendere quanto più possibile uniforme a livello nazionale la concreta operatività delle Commissioni Tributarie:
- non hanno alcuna efficacia cogente e possono, pertanto, essere legittimamente disattesi ove non condivisi nel merito;
- non sono suscettibili di applicazione massiva, ma necessitano di essere adattate alle specificità del singolo procedimento attraverso l’attento esame del fascicolo istruttorio da parte del Collegio giudicante.
A ciò si aggiunga che l’art. 16, comma 4, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che per la concreta attuazione delle udienze mediante collegamento da remoto sia necessaria e sufficiente la mera istanza di parte, senza demandare alcuna ulteriore valutazione al Collegio giudicante. È di tutta evidenza che adottare una diversa soluzione – anche per i soli procedimenti trattati nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19 – determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto a tale tertium comparationis.
Riteniamo, ancora, che una qualsivoglia ulteriore limitazione della residuale oralità di un processo già strutturalmente documentale potrebbe determinare un vulnus di diritti di rango costituzionale – come, ad esempio, il diritto di difesa ex art. 24 Cost., il principio di capacità contributiva ex artt. 2 e 53 Cost. e il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost. – la cui tutela potrebbe tradursi nell’adozione di plurime iniziative giudiziarie con inevitabile aggravio per il funzionamento del sistema della Giustizia Tributaria nel suo complesso.
Rileviamo, infine, che la compressione dei diritti costituzionali supra menzionati non debba e non possa essere giustificata da problematiche derivanti da insufficienti risorse tecniche e finanziarie messe a disposizione delle Commissioni Tributarie da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Alla luce di quanto sopra, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Genova
esprime
il vivo auspicio che codesti Ill.mi Presidenti vogliano autorizzare lo svolgimento delle udienze pubbliche di discussione e delle udienze camerali partecipate con collegamento da remoto su semplice istanza di parte e senza limitazione alcuna, nonché invitare i Collegi giudicanti a disporre, sempre su istanza di parte, il rinvio a nuovo ruolo ovvero a una data successiva alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria al fine di consentire la discussione in presenza.
Ringraziando per il tempo che hanno dedicato alla nostra lettera, mi permettano di porgere Loro i più cordiali saluti ed i migliori auguri per un sereno anno nuovo da parte mia e dell’Associazione tutta.
Genova, 7 gennaio 2021.
Avv. Alessandro Nicolini
(Presidente AIGA Genova)