Proposta di modifica dell’art. 16 ter del d.l. n. 179/2012.
Premessa.
La situazione emergenziale che sta coinvolgendo il nostro paese, legata alla notoria diffusione dell’epidemia da COVID-19, ha indotto il Governo ad adottare le note misure di contenimento, con la maggior riduzione possibile del contatto sociale e del conseguente rischio di contagio.
Per quel che concerne il sistema giustizia sono state adottate varie – e talora drastiche (si pensi alla generale sospensione delle attività di udienza) – misure nella medesima direzione, le quali includono, ovviamente, la implementazione dell’uso del mezzo telematico, compatibilmente con le esigenze di effettività del contraddittorio e di tutela e conservazione dei dati personali che, ordinariamente, sono trattati nell’ambito processuale.
Tra le varie e numerose misure adottate e/o consentite, da ultimo, dal d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, manca una norma che, senza alcun costo per l’erario e senza alcun “sacrificio” in ordine alla effettività del contraddittorio ed alla tutela della privacy dei soggetti coinvolti, potrebbe certamente apportare notevoli benefici dal punto di vista della prosecuzione, in sicurezza, dell’attività giudiziaria nei mesi a venire.
Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità (per il vero già esistente) di poter effettuare validamente le notifiche degli atti giudiziari in materia civile ed amministrativa alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, a mezzo posta elettronica certificata da parte degli avvocati.
La attuale normativa consente a questi ultimi di procedere a tale forma di notifica alle pubbliche amministrazioni, a condizione, però, che l’indirizzo di posta elettronica certificata di destinazione sia “risultante da pubblici elenchi” (art. 3 bis della l. n. 53 del 1994), i quali sono individuati all’art. 16 ter del d.l. n. 179/2012.
Per quanto qui di interesse, l’elenco individuato dalla disposizione ora citata è quello di cui all’art. 16, comma 12, del medesimo d.l. n. 179/2012, come modificato dall’art. 47, comma 1, d.l. n. 90/2014 (ovvero il cd. “Registro PP.AA.” gestito dal Ministero della Giustizia).
La medesima disposizione fissa(va) nel 30 novembre 2014 il termine entro il quale tutte le pubbliche amministrazioni interessate avrebbero dovuto procedere alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero competente. Salvo, tuttavia, non prevedere alcuna sanzione per la inosservanza dell’obbligo stesso, ad eccezione delle blande conseguenze (in questa sede irrilevanti) relative alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria.
Il vigente dettato normativo, come noto, ha di fatto consentito alle amministrazioni destinatarie di non ottemperare all’obbligo in parola, con la conseguenza che la maggior parte di esse non ha, allo stato, proceduto a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al competente Ministero della Giustizia. Con la ulteriore e non secondaria conseguenza che risulta fortemente limitata la possibilità, per gli avvocati, di effettuare validamente le notifiche degli atti giudiziari in ambito civile ed amministrativo alle pubbliche amministrazioni a mezzo posta elettronica certificata.
Orbene, se già in linea generale una tale limitazione appare assolutamente anacronistica e disancorata da ogni motivazione giuridica, è nell’attuale periodo storico che maggiormente si avverte la necessità di rendere effettivamente fruibile uno strumento che, per legge, tale doveva essere oramai da ben sei anni (e che, peraltro, risulta di larghissima diffusione in tutti gli ulteriori ambiti del processo civile ed amministrativo, per tacere di quello tributario di cui si dirà in seguito).
Nell’attuale contingenza, nell’ambito della quale sono state adottate, come detto, le più varie misure atte a ridurre al minimo indispensabile la presenza fisica degli operatori del diritto negli uffici giudiziari, non può ulteriormente giustificarsi la necessità di doversi recare fisicamente presso gli U.N.E.P. al solo fine di effettuare la notifica degli atti giudiziari a tutti quegli enti pubblici che, pur dotati di apposito domicilio digitale, con la loro inerzia non consentono la notifica telematica degli atti medesimi.
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Tanto premesso, atteso che la fine dell’attuale momento di emergenza ed il conseguente ritorno alla “normalità” appaiono ancora ben lontani, si rende vieppiù necessaria l’adozione di quelle semplici modifiche cui si accennava in precedenza.
Allo scopo di indurre gli enti pubblici ad ottemperare al predetto obbligo di comunicazione, in uno a quello di rendere possibile, nelle more, la valida effettuazione, ad opera degli avvocati, della notifica telematica degli atti giudiziari, e, al contempo, mantenere inalterata la competenza del Ministero della Giustizia sulla gestione del citato elenco, si potrebbe infatti prevedere:
a) una breve moratoria (nell’ordine di 30 giorni al massimo) entro la quale le pubbliche amministrazioni che ancora non l’avessero fatto ottemperino all’obbligo di comunicazione al Ministero della Giustizia di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012;
b) che, decorso inutilmente il suddetto termine, si applichi, anche per le notifiche telematiche da parte degli avvocati, il comma 6, salvo il seguente comma 8, dell’art. 16 del d.l. n. 179/2012, (notificazione eseguita esclusivamente tramite il deposito dell’atto in cancelleria);
c) che con decorrenza immediata, e fino alla scadenza del termine di cui al precedente punto a), sia consentito agli avvocati di effettuare validamente la notifica telematica degli atti giudiziari in ambito civile ed amministrativo all’indirizzo di posta elettronica certificata già presente nell’elenco denominato “Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi” di cui all’art. 6 ter del d.lgs. n. 82/2005 (cd. “IndicePa” gestito dall’AgID).
Per quanto concerne tale ultimo elenco, invero, si sottolinea come lo stesso includa sostanzialmente tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche e sia costantemente aggiornato in ogni sua parte.
Ciò è tanto vero che, in materia di notifiche telematiche in ambito tributario (peraltro obbligatorie per i giudizi instaurati a far data dal 1° luglio 2019), l’elenco in parola è l’unico validamente utilizzabile, a norma dell’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 4 del d.l. n. 119/2018.
Concludendo, sembra quantomeno opportuno, soprattutto nella attuale fase che sta interessando anche (e non solo) l’intero settore giudiziario, mettere da parte le varie istanze (siano esse di natura politica, burocratica o semplicemente “di competenza”) che, nel tempo, hanno determinato, in parte qua, la situazione a grandi linee sopra riportata, in favore della effettiva implementazione – non più soltanto auspicabile ma, di fatto, ineludibile – del mezzo informatico in tema di notifiche di atti giudiziari.
(fonte www.aiga.it)