AIGA: no alla proroga di 2 anni dei termini per le attività di verifica della Agenzia delle Entrate

AIGA: NO ALLA PROROGA DI DUE ANNI DEI TERMINI PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE
Decreto Legge “Cura Italia” – proroga dei termini di decadenza e prescrizione per gli uffici degli enti impositori.
PREMESSO
che i provvedimenti sino ad ora attuati dal Governo in materia amministrativa e giudiziaria per contenere la diffusione del virus Covid-19, seppur apparentemente condivisibili nel breve periodo, nascondono, specie nel settore tributario, gravi lacune e insidie per quel che concerne in particolare la tutela e i diritti dei contribuenti AIGA esprime ferma critica in ordine alla scelta di prolungare i termini “relativi all’attività degli uffici degli enti “impositori”, in deroga alle disposizioni previste dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (art. 3, comma 3, Legge 27 luglio 2000, n. 212) in forza del quale prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
Dalla lettura dell’art. 67 del “Cura Italia” emerge, pertanto, una non condivisibile discrasia tra quanto “concesso”, da un lato, ai Contribuenti al comma 1 (la sospensione dal 8 marzo al 31 maggio 2020 delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso) rispetto a quanto, dall’altro lato, contestualmente disciplinato in favore di Agenzia Entrate, Enti locali ed altri Enti impositori, al comma 4.
Giusto rinvio all’art. 12, comma 2, D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, infatti, è prevista la proroga di due anni dei termini per le attività di verifica e conseguenti controlli e accertamenti, da svolgersi nell’anno di imposta colpito da evento eccezionale.
In tale prospettiva appare dunque palese la disparità di trattamento tra cittadino ed amministrazione, nonché la sproporzione e l’irragionevole prolungamento dei termini decadenziali e prescrizionali a fronte di una sospensione delle attività di controllo fissate, allo stato, in soli due mesi e mezzo.
AIGA auspica pertanto, che tale abnorme compressione dei diritti del Contribuente, in spregio peraltro a quanto espressamente fissato nell’apposito Statuto, sia oggetto di profonda revisione in sede di conversione del Decreto Legge.
(fonte www.aiga.it)
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