Ill.mo Presidente CNF
Avv. Andrea Mascherin
Ill.mi Presidenti di tutti i COA
Ill.mi Presidenti,
Premesso che:
– con il Decreto Legge n. 11, del 08 Marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, sono state introdotte “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” ed è stato, dunque, disposto – per esigenze di ordine pubblico e di salute – il differimento d’ufficio di tutte le udienze civili e penali nonché la sospensione dei termini in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile dal 09.03.2020 a data successiva al 22 marzo 2020, nonché previsto che successivamente a tale periodo, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020, siano gli stessi Capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, ad adottare le misure organizzative idonee a contenere gli effetti di cui sopra, potendo disporsi l’ulteriore differimento dei procedimenti civili e penali anche a data successiva al 31.05.2020;
– tale decreto è entrato in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione, 8 marzo (art. 6), e che le sue disposizioni si applicano dal giorno successivo (art. 1, comma 1) e cioè da lunedì 9 marzo.
Considerato che:
– la sospensione dell’attività giurisdizionale come disposta dal superiore decreto si ripercuote, inevitabilmente, sull’attività di svolgimento del tirocinio professionale che, come previsto dalla legge professionale forense, deve essere svolto con continuità secondo le modalità disciplinate dal regolamento n. 70 del 17.03.2016 del Ministero della Giustizia;
– in particolare, il tirocinante deve assistere alle udienze presso gli uffici giudiziari rispettando la frequenza di numero minimo di udienze al mese definito dal proprio ordine di appartenenza e che, tuttavia, non può essere inferiore ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, come sancito dall’art. 8 comma 4 del citato regolamento n°70;
– che la sospensione dell’attività giurisdizionale di cui sopra limita correlativamente le modalità di svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense e determina l’impossibilità per ciascun praticante di poter adempiere ai propri obblighi, e potrebbe arrivare a pregiudicare la conclusione del semestre di pratica o dell’intero tirocinio, per cause non imputabili ai praticanti.
Alla luce di quanto sopra, si CHIEDE alle SS.VV., per quanto di rispettiva competenza, di voler adottare tutte le misure idonee a far si che il semestre di pratica forense che comprenda, al suo interno, il periodo tra il 5 marzo e il 3 aprile 2020 lo svolgimento del tirocinio professionale possa essere certificato anche in assenza del numero minimo di venti udienze, con espressa previsione di ampliamento di tale arco temporale, in base all’evolversi della situazione sanitaria nazionale.
In ogni caso, si richiede che ciascun Consiglio dell’Ordine voglia valutare, ai fini dell’effettività del tirocinio, le udienze precedenti e successive all’arco temporale sopra indicato, applicando il criterio proporzionale sia nell’ambito del semestre che, eventualmente, dei diciotto mesi di pratica forense.
Al fine di non pregiudicare la partecipazione alle attività di studio, si chiede inoltre che le SS.VV., per quanto di competenza, vogliano sollecitare da parte degli Avvocati l’utilizzo di sistemi di telelavoro.
Cordiali saluti.
Roma, 9 marzo 2020
Il Presidente AIGA
Avv. Antonio De Angelis
(fonte www.aiga.it)