L’AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati denuncia la palese illegittimità determinatasi a seguito dell’applicazione del combinato disposto dell’art. 44 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, in cui è prevista la possibilità per i liberi professionisti di accedere al fondo di ultima istanza, dell’art. 34 del D.L. n.23 dell’8 aprile 2020, che individua il requisito di iscrizione in via esclusiva all’Istituto Previdenziale, nonché dell’art.1 del Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020, che dispone in ordine ai limiti reddituali degli iscritti, per evidente disparità di trattamento.
L’applicazione congiunta delle predette norme, infatti, ha come effetto quello di escludere da qualsiasi riconoscimento indennitario coloro i quali abbiano una doppia iscrizione previdenziale e, quindi, pur svolgendo regolarmente due attività professionali tra loro compatibili (a titolo esemplificativo, il Ricercatore Universitario e l’Avvocato), non possono accedere ad alcun istituto previdenziale né pubblico né privato con ciò lasciando privi di alcuna tutela giuridica una importante fascia di professionisti.
Appare evidente, quindi, senza possibilità di smentita, la grave disparità di trattamento oltre che di illegittima costituzionale delle norme citate, nella misura in cui non viene riconosciuto il diritto di accedere all’indennità di cui all’art. 44 D.L. n.18 anche agli Avvocati che, pur rientrando nel limite reddituale previsto di €35.000 oppure di €50.000 con riduzione dell’attività secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del citato decreto, siano iscritti a Cassa Forense non in via esclusiva.
A causa di detta illegittima previsione, restano esclusi anche i liberi professionisti invalidi, che percepiscono un (in molti casi esiguo) assegno di invalidità.
Ciò detto, AIGA chiede al Governo e, per quanto di competenza, a Cassa Forense di consentire, sempre nei limiti reddituali già previsti, che anche coloro che siano iscritti a Cassa Forense non in via esclusiva possano accedere alla richiesta dell’indennità del fondo di ultima istanza, tutelando in tal modo il diritto di tutti gli Avvocati con la medesima condizione economica a vedersi riconosciuto il medesimo trattamento giuridico.
In conclusione, AIGA auspica che il Governo provveda alla modifica dell’art. 34 del D.L. n.23/2020 per tutte le ragioni innanzi spiegate, eliminando il requisito dell’esclusività dell’iscrizione nella domanda di indennità e provvedendo ad inserire la dichiarazione di non aver richiesto ad altro ente la medesima indennità, come peraltro già previsto dall’art.31 del D.L. n.18 per le indennità di cui agli art. 27,28, 29, 30 e 38.
(fonte www.aiga.it)